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Lo Statuto

Art.1 _Denominazione
Art.2 _Sede
Art.3 _Durata
Art.4 _Scopi dell’Associazione
Art.5 _Attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali
Art.6 _Associati
Art.7 _Diritti e doveri degli Associati
Art.8 _Recesso/esclusione dell’Associato
Art.9 _Gli organi associativi
Art.10 _L’Assemblea
Art.11 _Il Consiglio Direttivo
Art.12 _Il Presidente
Art.13 _I mezzi finanziari
Art.14 _Il bilancio
Art.15 _Modifiche statutarie
Art.16 _Scioglimento dell’Associazione
Art.17 _Disposizioni finali

Art.1 _Denominazione

E’ costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni, l’Associazione Culturale denominata “Officina15”.

Art.2 _Sede

L’Associazione ha la sede legale in Castiglione dei Pepoli, Via G. Pepoli, 18. L’Associazione potrà creare sedi distaccate e operare in altre città o nazioni.

Art.3 _Durata

La durata dell’Associazione è indeterminata.

Art.4 _Scopi dell’associazione

L’Associazione è costituita da cittadini liberamente associati, è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro, ha finalità esclusivamente sociali e culturali.
Scopo dell’Associazione è:

  • La promozione e la diffusione della cultura e dell’arte senza nessun confine di carattere e di gusto;
  • La promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare della cultura in genere.
  •  L’Associazione potrà inoltre collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

Art.5 _Attività’ finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali

L’associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà altresì ricevere donazioni e offerte. Per realizzare
quanto sopra indicato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali:

  • L’organizzazione e la gestione di convegni, corsi, seminari, dibattiti, proiezioni, workshop ed altre iniziative culturali e formative;
  • L’organizzazione e la gestione di attività editoriali e multimediali al fine di promuovere e diffondere la cultura;
  • L’organizzazione di rassegne cinematografiche, mostre d’arte, di fotografia e di cinematografia,sia in ambienti pubblici che privati;
  • Esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero domandate dall’Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per delibera dell’Associazione stessa.

Art.6 _Associati

L’adesione all’Associazione ha carattere volontario.
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’Associazione e si impegnino a collaborare per il loro perseguimento.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su apposita domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie generalità. In base alle disposizioni di Legge 675/96, D.L. 30/06 2006 n. 196, tutti i dati personali raccolti saranno oggetto di riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo consenso scritto dell’associato. Il diniego va motivato.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Sono previste due categorie di associati:

  • ASSOCIATI FONDATORI: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati ha carattere di perpetuità ma è soggetta ad iscrizione annuale.
  • ASSOCIATI ORDINARI: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati ordinari è subordinata all’iscrizione ed al pagamento della quota sociale.

Il numero degli associati ordinari è illimitato ed il Consiglio Direttivo può prevedere l’istituzione di ulteriori categorie di associati.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall’iscrizione nel libro degli associati. L’ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art.7 _Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguale diritti e doveri all’interno dell’Associazione, primo fra tutti il diritto di voto. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell’accettazione delle norme che regolamentano la vita dell’Associazione a cui hanno aderito.
Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Art.8 _Recesso/esclusione dell’associato

L’associato cessa di far parte dell’Associazione per i seguenti motivi:

  • Decesso;
  • Dimissioni volontarie: l’associato deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato;
  • Esclusione: il Consiglio Direttivo può decidere l’esclusione dell’associato in caso di inadempienza di doveri di cui all’art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
  • Decadenza: l’associato che per oltre un anno non paga la quota associativa, non esercitando più alcun diritto, viene considerato decaduto.

In nessun caso gli associati dimessi, esclusi o decaduti possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Art.9 _Gli organi associativi

Gli organi dell’Associazione sono:
– L’Assemblea degli Associati
– Il Consiglio Direttivo
– Il Presidente
– Il Vice Presidente

Art.10 _L’assemblea

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea degli Associati è costituita degli associati fondatori ed è convocata almeno una volta all’anno, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L’Assemblea è validamente convocata quando ne sia data comunicazione agli associati mediante:

  • Avviso affisso nei locali della sede almeno 10 (dieci) giorni prima;
  • Pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.

L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, alle seguenti condizioni:

  1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione
  2. che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente di constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’ASSEMBLEA ORDINARIA:
– Elegge il Presidente;
– Elegge il Consiglio Direttivo;
– Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
– Approva il bilancio consuntivo annuale o rendiconto consuntivo annuale;
– Fissa annualmente l’importo della quota associativa di adesione;
– Ratifica le esclusioni degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo;
– Approva il programma annuale dell’Associazione.

Le delibere dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente.

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA invece:
– Approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione
presa a maggioranza dei presenti;
– Scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Art.11 _Il consiglio direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a sette membri, resta in carica per un anno ed è rieleggibile. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti e ha la funzione di:
– Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– Redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
– Redigere il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico;
– Ammettere nuovi associati;
– Escludere gli associati.

Nell’ambito del Consiglio Direttivo, sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’Assemblea) ed il Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Art.12 _Il presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.
Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo (sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie).

Art.13 _I mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:
– Dalle quote versate dagli associati nella misura decisa annualmente;
– Da contributi, donazioni, lasciti provenienti da persone e/o enti che non siano in contrasto con gli scopi associativi;
– Da iniziative promozionali;
Ogni mezzo, che non sia in contrasto con le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione ed arricchirne il patrimonio.

Art.14 _Il bilancio

Il periodo amministrativo coincide con l’anno solare e il primo anno decorrerà dalla data di costituzione fino al 31 dicembre dello stesso anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea degli Associati ordinaria, con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato da chiunque.

Art.15 _Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi associativi e con la Legge Italiana.

Art.16 _Scioglimento dell’associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati in Assemblea straordinaria. Il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art.17 _Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

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